compagine sociale delle societa' fra avvocati


 

D. Lgs. 02.02.2001, n. 96

 

Possono partecipare alla società tra avvocati soltanto soggetti in possesso del titolo di avvocato (art. 21, c. 1, D. Lgs. 02.02.2001, n. 96), siano essi avvocati di diritto italiano siano essi avvocati di diritto straniero stabiliti in Italia (art. 35 D. Lgs. 02.02.2001, n. 96).

 

Non sono quindi ammesse società interdisciplinari o interprofessionali, che dire si vogliano. E anche da ciò consegue che una associazione professionale ex lege 23.11.1939, n. 1815 non può partecipare ad una società tra avvocati.

 

Le partecipazioni possono naturalmente circolare, sia per atto tra vivi che per atto a causa di morte, ma con il consenso di tutti i soci (a meno che l’atto costitutivo non preveda diversamente: essendo questa una modificazione dello stesso; sul punto cfr. meglio infra) (art. 22 D. Lgs. 02.02.2001, n. 96) e sempre che gli aventi causa siano in possesso del titolo di avvocato (arg. ex artt. 16, c. 1, e 22, c. 2, D. Lgs. 02.02.2001, n. 96).

 

La partecipazione ad una società tra avvocati preclude di partecipare ad altra società tra avvocati (art. 21, c. 2, D. Lgs. 02.02.2001, n. 96) e, si deve aggiungere, di esercitare altrimenti (in modo individuale o in forma associata) la professione. In questo senso può dirsi che tale partecipazione sia esclusiva.

 

Si segnala per inciso che anche l’amministrazione della società non può spettare che a professionisti(-soci), stante il disposto del primo comma dell’art. 23 D. Lgs. 02.02.2001, n. 96.